1. È definito soggetto in condizioni di svantaggio sociale:
a) il giovane, orfano di entrambi i genitori, al termine del percorso scolastico obbligatorio;
b) il figlio di genitori gravemente disabili, tossicodipendenti, in trattamento terapeutico o detenuti;
c) il giovane coniugato che versa in stato di grave indigenza;
d) qualsiasi persona che ha intenzione di riprendere un'attività lavorativa dopo un periodo di disoccupazione di almeno cinque anni;
e) il giovane che non ha svolto alcuna attività lavorativa regolarmente retribuita per un periodo di almeno cinque anni al termine del percorso scolastico obbligatorio;
f) il profugo italiano rimpatriato.