Art. 2.
(Definizioni).

      1. È definito soggetto in condizioni di svantaggio sociale:

          a) il giovane, orfano di entrambi i genitori, al termine del percorso scolastico obbligatorio;

          b) il figlio di genitori gravemente disabili, tossicodipendenti, in trattamento terapeutico o detenuti;

          c) il giovane coniugato che versa in stato di grave indigenza;

          d) qualsiasi persona che ha intenzione di riprendere un'attività lavorativa dopo un periodo di disoccupazione di almeno cinque anni;

          e) il giovane che non ha svolto alcuna attività lavorativa regolarmente retribuita per un periodo di almeno cinque anni al termine del percorso scolastico obbligatorio;

          f) il profugo italiano rimpatriato.

 

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